amministrazione@studioprogettosviluppo.it 06/93375411

PLANIMETRIA

La planimetria catastale, insieme alla VCA viene depositata presso il catasto ed è l’unica prova ufficiale che attesti lo stato di fatto dell’immobile. Questo significa che ogni variazione relativa alla planimetria di un immobile deve essere rettificata per poter rendere conforme lo stato di fatto con quanto depositato in catasto. Per ogni lavoro interno quale la rimozione di un muro o l’apertura di una finestra che modificano la planimetria dell’immobile, deve essere effettuata una dichiarazione che comporti la rettifica della planimetria stessa. Se lo stato di fatto dell’immobile, infatti, non risulta come quanto depositato in catasto, l’atto di compravendita è nullo, in forza della legge 31 maggio 3010, n.78 che ha introdotto l’obbligatorierà della verifica della regolarità catastale dei fabbricati prima della stipula del rogito. 

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78   (art. 19, comma 14)

«Gli atti pubblici e le scritture private autenticate  tra  vivi  aventi  ad  oggetto  il   trasferimento,   la costituzione o lo scioglimento  di  comunione  di  diritti  reali  su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione  catastale,  il riferimento   alle   planimetrie   depositate   in   catasto   e   la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle  planimetrie.  Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari».